La Cassazione su processo “Black Monkey”: Struttura organizzata per gioco illegale, ma non fu associazione mafiosa
Si chiude oggi, 18 marzo, con le motivazioni pubblicate dalla Corte di Cassazione, il processo “Black Monkey”, il procedimento giudiziario iniziato più di sette anni fa nato da un’inchiesta della Procura di Bologna sul gioco d’azzardo illegale.
Già lo scorso dicembre la Prima sezione penale aveva confermato la decisione della Corte di Appello di Bologna, che aveva ribaltato il verdetto del tribunale di primo grado sull’accusa di associazione mafiosa. Secondo la Cassazione, il gruppo guidato dal lughese Nicola Femia non era legato alla ’ndrangheta, ma si configurava come una associazione “semplice”.
“La sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali gli episodi estorsivi non possano costituire un dato decisivo per valutare la sussistenza del carattere mafioso dell’associazione”, scrivono i giudici della Prima sezione penale, dichiarando inammissibile il ricorso della Procura.
La Corte d’Appello ha «evidenziato l’assenza di riscontro di un concreto esercizio, sufficientemente percepito, sul territorio di riferimento e nel contesto sociale della forza di intimidazione tipica dell’associazione di tipo mafioso».
Neanche il legame con organizzazioni criminali «di sicura natura mafiosa» può confermare l’accusa di mafia: «Nello svolgimento di una attività criminale, come quella esercitata dal gruppo Femia, è naturale correlarsi, specie in alcune zone del Paese, con organizzazioni di tipo mafioso che, controllando il territorio e le attività economiche ivi insistenti, divengono interlocutore pressoché obbligato per quanti, anche nel settore illecito, intendano inserirsi, sia pure episodicamente, in quel tessuto”.
La Corte d’Appello ha invece «coerentemente concluso per l’esistenza di una struttura organizzata che operava illecitamente nel settore del gioco elettronico a distanza e della distribuzione e noleggio di apparecchi di intrattenimento – conclude la Cassazione – commettendo reati di esercizio abusivo del gioco on-line e intestazioni fittizie di beni».



