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Andrea Maestri replica a Grandi: La scritta a sostegno di Francesca Albanese non viola nessuna norma

Il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 “Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.” all’art. 12 stabilisce che “L’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell’autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell’ente ogni volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.”

Dunque, con riferimento alla bandiera italiana, per i luoghi pubblici “statali” come Ministeri, Prefetture, Questure, Università statali, Tribunali ecc. vi è obbligo di esporla. Mentre per gli enti locali, come sono i Comuni, l’esposizione e’ oggetto di autonomia normativa e regolamentare. La fonte giuridica più in alto nella gerarchia a livello comunale è lo Statuto. L’art. 2 di detto Statuto prevede il Comune assicura il rispetto della XII Disposizione finale (divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista), della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (New York, 1966), dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. E con specifico riferimento agli spazi pubblici lo Statuto prevede che il concessionario sottoscriva una dichiarazione di rispetto delle norme appena citate.

Quindi – per farla semplice – negli spazi pubblici si possono esercitare tutti i diritti fondamentali descritti nel “catalogo” costituzionale, tra cui la libertà di associazione e quella di libera manifestazione del pensiero in ogni forma lecita. L’unico argine – alto e robusto, quindi invalicabile – è quello descritto: quindi non si potranno mai svolgere attività o esporre vessilli ed emblemi inneggianti al fascismo o alla discriminazione. Tutto il resto è consentito, ovviamente col limite generale del codice penale. Se qualcuno esponesse in un luogo comunale un vessillo, manifesto, cartello o bandiera che istighi a delinquere o che faccia apologia di reato ovviamente sarebbe sanzionabile.

La Casa delle Donne di Ravenna, dunque, ha tutto il diritto di esporre un pezzo di stoffa colorata con sopra scritto “Sostegno a Francesca Albanese” perché quella scritta non viola nessuna norma, non limita i diritti altrui ed è legittima espressione di un diritto costituzionale. Ovviamente il Prefetto non ha alcuna competenza e nessun potere per farlo rimuovere. Il luogo pubblico comunale non deve essere un luogo vuoto di simboli e pensieri, ma un luogo in cui tutti i simboli e i pensieri dialogano ed hanno piena cittadinanza in un contesto di garanzia e di pluralismo.

Andrea Maestri