Registro del Testamento Biologico ad Alfonsine: approvata la delibera

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Laura Beltrami di Lista per Alfonsine: “Finalmente anche presso il Comune di Alfonsine sarà istituto un Registro nel quale ogni cittadino potrà dichiarare ufficialmente quali cure sanitarie vorrebbe ricevere e quali no, nel caso dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimersi sulle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti (nulla a che fare con l’eutanasia, troppi fanno confusione!)”.

 

“Si tratta della Dichiarazione Anticipata di volontà – prosegue la Beltrami – relativa ai trattamenti sanitari o testamento biologico. Era il 16 dicembre 2014 quando ad Alfonsine, durante il consiglio comunale, presentai per la lista civica PER ALFONSINE un ordine del giorno relativo all’istituzione di un REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) OSSIA TESTAMENTO BIOLOGICO: l’ordine del giorno fu approvato all’unanimità”.

 

“Nonostante ciò – afferma la Beltrami – l’amministrazione di Alfonsine ha atteso ben 16 mesi da quell’atto impegnativo prima di  portare in Consiglio la proposta di delibera per istituirlo. Come sempre, i nostri amministratori hanno atteso nell’eventualità che tutti i comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna fossero interessati! Secondo noi questa attesa è da considerarsi una gravissima mancanza  verso  la libertà per ogni cittadino di scegliere a quali trattamenti vorrebbe essere sottoposto in caso di incidente o malattia che ne impedisca la scelta cosciente.
Oggi 29 aprile all’unanimità il Consiglio Comunale ha approvato la delibera”.

Di seguito il regolamento approvato.

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL TESTAMENTO BIOLOGICO PRESENTATE DAI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALFONSINE.
Art. 1 – Istituzione del registro comunale e finalità Il comune di Alfonsine, nell’ambito della propria autonomia regolamentare ed in attesa di eventuali disposizioni di legge in materia, intende tutelare la piena dignità delle persone e promuoverne il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana; a tal fine istituisce il registro comunale per la raccolta delle dichiarazioni di volontà anticipate relative al testamento biologico con l’obiettivo di favorire la libertà di scelta di ciascun individuo.
Art. 2 – Definizioni Con l’espressione “testamento biologico” è da intendere un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica anticipatamente i trattamenti terapeutici o di sostegno cui non vuole essere sottoposta nel caso in cui si trovi in stato di incapacità di esprimere il proprio consenso in relazione ai trattamenti stessi. Le locuzioni “testamento di vita” e “dichiarazione anticipata di trattamento” sono da intendersi quali sinonimi di “testamento biologico”. Per “fiduciario” è da intendere il soggetto nominato dalla persona che redige il testamento biologico, chiamato a dare esecuzione alla sua volontà, per ciò che concerne le decisioni depositate nel testamento stesso, nel caso in cui divenga incapace di comunicare consapevolmente con i medici.
Art. 3 – Registro Nel registro sono elencate le persone che rilasciano presso il comune di Alfonsine dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestano di aver redatto un testamento biologico e di averlo depositato presso un notaio o uno o più “fiduciari”; lo scopo esclusivo di tale registro è quello di consentire, a livello ricognitorio, di risalire ai nominativi di coloro che abbiano redatto un testamento biologico ed alle indicazioni relative al suo deposito. L’iscrizione nel registro è riservata ai residenti nel comune di Alfonsine che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Art. 4 – Disposizioni organizzative Il registro viene redatto su supporto informatico presso l’Ufficio demografico; esso deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico con indicazione dei soggetti dichiaranti. Il registro è limitato ai dichiaranti che rendano all’Ufficio demografico dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella quale danno atto di aver compilato e sottoscritto il testamento biologico, con indicazione dei soggetti presso cui è depositato (indirizzo del notaio o altro fiduciario). Tale dichiarazione viene conservata agli atti quale allegato al registro di cui al presente regolamento; nel caso in cui il testamento venga depositato presso un fiduciario che non sia un notaio occorre acquisire anche il consenso scritto di tale depositario ai fini del rispetto della normativa sulla privacy. Il dipendente che riceve le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, nonché incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro, rilascia apposita ricevuta attestante la relativa registrazione con indicazione del numero progressivo attribuito. Al dipendente non va resa alcuna informazione del contenuto del testamento biologico, che è un atto strettamente personale; pertanto il dipendente non risponde in alcun modo dei contenuti nonché della validità ed efficacia del testamento stesso.
Art. 5 – Impegni del dichiarante Il dichiarante può in qualsiasi momento, con semplice domanda scritta, richiedere la cancellazione dal registro ovvero presentare una nuova dichiarazione, che annulla e sostituisce la precedente, qualora intenda variare gli elementi contenuti nella dichiarazione già depositata; in tali casi chiede espressamente all’incaricato della tenuta del registro di inserire apposita annotazione sulla precedente dichiarazione, di cui deve allegare la ricevuta. A seguito della morte del dichiarante, la registrazione viene automaticamente cancellata a cura dell’ufficio competente. Il venir meno della residenza del dichiarante nel comune di Alfonsine, non comporta la cancellazione dal registro, salvo che il dichiarante non lo richieda espressamente. Il dichiarante espressamente dichiara, in calce alla dichiarazione, con apposita e separata sottoscrizione, di essere a conoscenza di tale disciplina. Il dichiarante resta in ogni caso responsabile unico delle sue dichiarazioni e della veridicità ed attualità delle informazioni in esse contenute.
Art. 6 – Impegni del comune Il comune si impegna a consentire l’iscrizione nominativa sul registro di cui all’art. 3 di tutti coloro che consegnano la dichiarazione nelle forme stabilite; si impegna inoltre a gestire il registro e le relative dichiarazioni secondo modalità conformi alla normativa sulla riservatezza dei dati personali; adotta a tal fine misure organizzative idonee e congrue rispetto alla particolare delicatezza e rilevanza dei dati raccolti, con riferimento anche alla loro eventuale informatizzazione. Il registro non è pubblico. Le dichiarazioni sono accessibili, previa richiesta scritta, ai soggetti legittimati da disposizioni di legge o regolamentari, ai soggetti fiduciari e agli altri soggetti indicati sulla dichiarazione depositata in comune, con esonero di qualsiasi accertamento e/o verifica da parte dell’ufficio comunale che non assume alcuna responsabilità in merito.
Art. 7 – Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 63 dell vigente statuto comunale, il giorno successivo all’ultimo della seconda pubblicazione.

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