Emilia Romagna in zona arancione: ecco cosa si può o non si può fare fino al 15 gennaio

Ormai lo sappiamo, dal 9 al 15 gennaio l’Emilia Romagna è in zona arancione.  Ma ecco nel dettaglio cosa si può e non si può fare, per sfatare ogni dubbio:

Le misure in dettaglio

Fonte: Regione Emilia Romagna

SPOSTAMENTI

Sono consentiti gli spostamenti solo all’interno del proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l’autodichiarazione.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 15 gennaio vietato, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra diverse regioni, inclusi gli spostamenti per raggiungere seconde case fuori regione.

SECONDE CASE: gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria regione e sempre vietati verso le altre regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

È obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti in ospedali, aeroporti, porti, interporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e gli itinerari europei E45 e E55 con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

SPORT, EVENTI SPORTIVI, PALESTRE, PISCINE, ALLENAMENTI ATLETI, SCI 

SPORT INDIVIDUALE

È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).

L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l’attività motoria), tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti.

Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l’art. 2, comma 4, lettera b) DPCM del 3 dicembre 2020, in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.
Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.
Fino al 15 gennaio lo spostamento dal proprio comune è consentito entro i 30 km per i residenti nei comuni con meno di 5 mila abitanti. 
Quest’ultima disposizioni si applica anche per le attività della caccia.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Restando in ogni caso interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti centri o circoli sportivi, può essere altresì consentita l’attività di esercizio fisico attraverso lezione in forma individuale (personal training), anche al chiuso in locali adeguatamente aerati e nel rispetto delle norme sul distanziamento (2 metri di distanza se non viene indossata la mascherina da entrambi i soggetti).

EVENTI SPORTIVI

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

SPORT DI CONTATTO

Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

SCI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI, SALE GIOCHI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 

L’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentito l’accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per aree gioco bambini ( 105.5 KB)”.

Sono sospese le attività delle sale giochi.

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

MASCHERINE

È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi:

le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

La Regione fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

VIAGGI DA E PER L’ESTERO 

Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l’estero sono sul sito del Ministero degli Affari esteri.

La segnalazione del proprio arrivo, dove necessaria, può essere effettuata online da questo applicativo.

SAN MARINO

La Repubblica di San Marino è considerato Stato estero di fascia C.

Indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che si recano dall’Italia nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi diversi da esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute – e rientrano in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio o dopo il 6 gennaio, sono sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Tali disposizioni si applicano fino al 15 gennaio 2021.

FESTE 

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, DISCOTECHE, CONVEGNI, FIERE E SAGRE 
MANIFESTAZIONI

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

DISCOTECHE

È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.

CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

CONVEGNI, CONGRESSI

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

FIERE, SAGRE
Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI, CENTRI TERMALI 
CENTRI TERMALI

Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI

Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

RIUNIONI 

Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

In Emilia-Romagna è consentita l’apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

MUSEI E BIBLIOTECHE 

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI 

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Avviene nel rispetto delle “Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili ( 328.37 KB)”.

TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI 

È consentita l’attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale ( 594.57 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni.

In particolare:

la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
deve disinfettare prima e dopo l’uso ogni oggetto fornito all’ospite
deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione
gli ospiti devono sempre indossare la mascherina
Con il decreto n. 113 del 17 giugno 2020 ( 963.72 KB) sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta. In particolare, il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).

Ulteriori chiarimenti sugli agriturismi

Strutture ricettive all’aria aperta
È consentita l’attività delle strutture ricettive all’aria aperta (CAMPEGGI, AGRICAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale ( 589.41 KB).

Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie
Sono consentite le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto del protocollo regionale ( 551.18 KB).

Le attività di guida turistica ed accompagnatore turistico sono sospese?
Ai sensi dell’art. 1 comma 14 del DL n. 33 del 16 maggio, tutte le attività economiche, produttive e sociali che non risultino esplicitamente sospese o la cui apertura non sia condizionata all’adozione di uno specifico protocollo, sono da considerare consentite, fermo restando il rispetto dei contenuti dei criteri, o delle linee guida, o dei protocolli generali nazionali, allegati al DPCM 17 maggio 2020. Per tale ragione tutte le attività economiche, produttive e sociali che non siano espressamente sospese o condizionate all’approvazione di specifici protocolli, possono operare nel rispetto delle linee guida nazionali.

L’attività di guida turistica o di accompagnatore turistico non è sospesa, e può essere esercitata nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al  DPCM 17 maggio 2020 (e dalle linee guida Conferenza Stato-Regioni una volta recepite), nonchè degli specifici protocolli e linee guida  regionali afferenti  trasporti pubblici,  parchi e  giardini pubblici, esercizi di somministrazione, chiese,  musei ed istituti culturali,nonchè eventuali specifici protocolli delle Autorità locali.

Nelle strutture ricettive è consentita la modalità di somministrazione a buffet di prodotti confezionati in monodose?
È vietata la modalità di somministrazione a buffet self service con alimenti esposti, con le seguenti precisazioni:

Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, potrà essere effettuata la colazione a scelta, a condizione che i prodotti in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il servizio di preparazione dei piatti, su indicazione del cliente, sia effettuato esclusivamente dagli addetti dotati dei necessari DPI (vedi protocollo alimenti). Il flusso della clientela nella sala deve essere gestito garantendo il distanziamento interpersonale e evitando di produrre assembramenti; pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli.
La modalità a self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. Ciò fermo restando che  siano evitati assembramenti e sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale.