La Romagna in zona rossa da lunedì 8 al 21 marzo: quello che si può e che non si può fare

Da domani, lunedì 8 marzo, tutta la Romagna, province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, saranno in zona rossa, per l’aggravarsi del quadro pandemico: il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato nei giorni scorsi l’apposita ordinanza. Negli ultimi 14 giorni, nel territorio di competenza dell’Ausl Romagna si è avuta una incidenza di 832 casi di positività ogni 100mila abitanti (secondo le indicazioni europee la situazione è critica quando si superano i 500 casi ogni 100 mila abitanti in 15 giorni).

Quanto ai ricoveri, 486 nei reparti Covid mentre le terapie intensive risultano occupate al 38%, al di sopra della soglia limite del 30%.

LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DALL’8 AL 21 MARZO

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Non sono consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private.

Non sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (previsti e disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021).

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nei luoghi dove possono crearsi assembramenti (strade o piazze nei centri urbani), può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

NIDI E SCUOLE

L’attività della scuola dell’infanzia e dei nidi è sospesa dal 6 marzo 2021.

Tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

SERVIZI ALLA PERSONA

Dal 4 marzo sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di
• barbieri e parrucchieri
• lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• lavanderie industriali
• tintorie
• servizi di pompe funebri e attività connesse

Dal 6 marzo saranno chiusi anche barbieri e parrucchieri, aperti invece:
• lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• lavanderie industriali
• tintorie
• servizi di pompe funebri e attività connesse

RISTORAZIONE, BAR ASPORTO

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese.

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi con codice ATECO 56.3) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti in ospedali, aeroporti, porti, interporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e gli itinerari europei E45 e E55 con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (allegato 23 del dpcm del 3 marzo 2021 ( 1.63 MB)), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

MUSEI, MOSTRE, BIBLIOTECHE

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

SPORT, PALESTRE PISCINE

SPORT INDIVIDUALE
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.

Tutte le attività svolte nei centri sportivi anche all’aperto sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

EVENTI SPORTIVI
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

SPORT DI CONTATTO
Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

SCI
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

TAMPONE DI CONTROLLO

Nei territori interessati dall’ordinanza l’isolamento del caso confermato non potrà essere interrotto dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.

VIAGGI DA E PER L’ESTERO

Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l’estero sono sul sito del Ministero degli Affari esteri.

La segnalazione del proprio arrivo, dove necessaria, può essere effettuata online da questo applicativo.

MASCHERINE

È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi:

le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI, SALE GICHI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

L’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentito l’accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per aree gioco bambini“.

Sono sospese le attività delle sale giochi.

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, DISCOTECHE CONVEGNI, FIERE E SAGRE

MANIFESTAZIONI
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

DISCOTECHE
È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.

CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

CONVEGNI, CONGRESSI
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

FIERE, SAGRE
Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.

FESTE

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto, e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Avviene nel rispetto delle “Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili“.

CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

In Emilia-Romagna è consentita l’apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI E CENTRI TERMALI

CENTRI TERMALI
Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI
Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

SALE SLOT, SALE BINGO E SCOMMESSE

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

RIUNIONI

Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI

È consentita l’attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni.

In particolare:

la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
deve disinfettare prima e dopo l’uso ogni oggetto fornito all’ospite
deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione
gli ospiti devono sempre indossare la mascherina
Con il decreto n. 113 del 17 giugno 2020 sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta. In particolare, il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).

Ulteriori chiarimenti sugli agriturismi

LAVORO PUBBLICO

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono   necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Commenti

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  1. Scritto da Giulia Casadio

    Buon pomeriggio, vorrei un chiarimento sull’accesso ai parchi pubblici: se ho capito bene, a differenza di quanto era stato detto per l’arancione scuro, si può andare al parco anche con i bambini? E possono utilizzare le strutture, ovviamente igienizzando le mani prima e dopo?
    Ci si può spostare a piedi od in bicicletta per raggiungere i parchi?
    Ringrazio in anticipo per il Vs. cortese riscontro.
    Buona domenica,
    Giulia Casadio

  2. Scritto da Maurizio Ricci

    Non ho letto niente sulla persistenza o meno del ridicolo modulo di autocertificazione (si, quello che veniva cambiato ogni due giorni….). Ne siamo esentati, dovremo riciclare uno di quelli dell’Era Contiana o ne è previsto uno specifico per questa Età Draconiana?

  3. Scritto da Ale

    Che cosa c’è da commentare?
    In Italia siamo stati i primi ad avere il Covid e gli ultimi ad uscirne… Questo ti fa capire la forza del nostro Paese e la capacità di chi ci governa! Secondo me c’è qualcosa che non va che dite?
    Ma all’ italiano medio sta bene cosi , basta che ha il contentino e che riesce ad andare avanti grazie ai nonni e ai sacrifici dei loro genitori.
    Ogni popolo ha il governo che si merita, va bene cosi!

  4. Scritto da Direttore

    Signora Giulia, è possibile accedere ai parchi purché si trovino nei pressi della sua abitazione. E nei parchi bisogna rimanere a distanza di sicurezza dagli altri visitatori. Non può uscire per recarsi in un parco pubblico che sia distante due o tre chilometri da dove abita. In una città come Ravenna questa distanza non può essere considerata prossima all’abitazione. LA REDAZIONE

  5. Scritto da ST

    Ieri ho fatto un giretto a piedi (si dice attività motoria, ora). Nei parchetti i ragazzini giocavano tranquillamente a calcio o a pallacanestro. Ed in gruppo passeggiavano o andavano in bici chiacchierando e scherzando tra di loro.
    In compenso non ho visto neppure una pattuglia delle FF.OO.
    Stanno chiedendo, da un anno, sacrifici e rinunce ad aziende e persone. Ci viene imposto di rinunciare alle nostre passioni e ai nostri hobby in quel poco tempo che ci rimane oltre il lavoro, anche quelli ben poco pericolosi ai fini del contagio come andare a camminare in montagna o in spiaggia… e poi vediamo che non c’è alcun controllo serio in città. Beh, se poi la gente è arrabbiata con le Istituzioni, un motivo ci sarà, no?

  6. Scritto da Babbeo

    Direttore, in prossimità è molto soggettivo, Lei può assicurare che al massimo sono 2 o 3 km? E perchè stare a distanza quando si è obbligati a indossare le mascherine? E perchè visto che è una pandemia pazzesca i bambini ne sono esenti?

  7. Scritto da Direttore

    Usi il buon senso, quello non è negli articoli di giornale ma dovrebbe essere nel dna di ciascuno di noi. 2 o 3 km le sembra sia vicino a casa? A noi no. La mascherina va indossata sempre quando si esce, tanto più in presenza di altre persone. Bisogna mantenere la distanza perché in caso contrario ci sono gli assembramenti che sono vietati. Solo i bambini piccoli sono esentati dall’uso della mascherina perché per loro può essere difficile disciplinarne l’uso. LA REDAZIONE