A Ravenna e Rimini dipendenti comunali non vaccinati sospesi senza stipendio

Dieci dipendenti comunali a Ravenna e 7 a Rimini sono a casa senza stipendio perché inottemperanti alle normative in materia di certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro.  A Riportarlo il Resto del Carlino di Ravenna, specificando che nel dato è compreso anche un lavoratore sospeso dal 15 ottobre. L’uomo si era rifiutato di dotarsi del green pass e di quello da tampone.

Per quanto concerne i dipendenti del Comune di Rimini, l’assessore alle politiche dello sviluppo delle risorse umane Francesco Bragagni ha commentato: “Un provvedimento necessario, che conferma l’attenzione dell’ente nell’applicare in maniera scrupolosa le normative in vigore, con l’obiettivo di tutelare la salute dei nostri dipendenti. E proprio ai dipendenti voglio rivolgere un grande ringraziamento per il lavoro di queste ultime settimane. Nonostante le difficoltà legate alle assenze per quarantene, isolamenti e contagi, il nostro personale infatti sta continuando a garantire l’operatività degli uffici e dei servizi rivolti ai cittadini. Proprio per continuare a tutelare il nostro personale, continueremo a mantenere alta l’attenzione con controlli rigorosi anche sul rispetto delle nuove misure governative che saranno applicate a partire dal prossimo 15 febbraio”.

Si ricorda che la normativa vigente prevede l’obbligo di possedere il green pass “base” per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Per alcune specifiche categorie – personale delle strutture della Polizia locale e delle scuole e nidi d’infanzia – è invece obbligatoria la vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

A decorrere dal 15 febbraio invece, in virtù del decreto del 7 gennaio 2022, n. 1, i lavoratori over 50 per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (anche con prima dose, decorsi 14 gg dalla relativa somministrazione) o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione dalla malattia COVID-19, con contestuale cessazione del periodo di isolamento; avvenuta guarigione dalla malattia dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Resta confermato l’obbligo vaccinale per tutto il personale delle strutture della Polizia locale e delle scuole e nidi d’infanzia, senza distinzione di età.

Commenti

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  1. Scritto da armando

    Benissimo, ci vuole questa “condanna”, bisogna dare l’esempio.- Pero’, mi sa che la fine la conosciamo: un solerte Giudice, a cui i personaggi si rivolgeranno, troveranno un cavillo, gli daranno ragione e gli Enti li integreranno e dovranno anche pagare i danni.- Scommettiamo ???

  2. Scritto da masimo siroli

    Tanto mantengono il posto e ridono di noi vaccinati.
    Sarebbe bello a vederli in Tanzania a fare i duri e puri.
    Ma va là……