Inps, entro il 30/09 la comunicazione dei dati per il pagamento della pensione oltre i 1.000 euro

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Scade il 30 settembre il termine entro cui i pensionati debbono
comunicare le modalità di riscossione alternative al contante nel caso
in cui la propria prestazione superi i mille euro.
La legge 214 del 22 dicembre 2011 (il cosiddetto decreto Salva Italia)
ha infatti disposto che la corresponsione di stipendi, pensioni e
compensi comunque dovuti di importo superiore a mille euro debba
avvenire attraverso l’utilizzazione di strumenti di pagamento
elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di
risparmio, carte di pagamento).

Il termine per la scelta,
prorogato rispetto a quello originariamente previsto dalla legge, era il
30 giugno. Tuttavia, per evitare difficoltà nella riscossione della
pensione, è stato previsto in favore dei pensionati un periodo transitorio durante il quale i pagamenti mensili sono stati egualmente disposti, ma
le pensioni sono state trattenute in un conto di servizio transitorio,
in attesa della comunicazione del pensionato delle modalità di
riscossione alternative al contante. Trascorso il termine, fissato al 30 settembre, senza che il pensionato abbia indicato i dati richiesti, le somme accantonate saranno restituite all’Inps.

Alla
data di entrata in vigore della legge erano oltre 600mila (fra Inps ed
ex Inpdap) i pensionati che percepivano in contanti pensioni mensili di
importo complessivamente superiore a mille euro. Ad oggi risulta
che un piccolo numero di essi, meno di duemila, debba ancora scegliere
le modalità elettroniche di pagamento da utilizzare per l’accredito
della pensione.
Per evitare difficoltà nella riscossione della
rata pensione di ottobre, è necessario pertanto che chi non abbia ancora
provveduto, comunichi al proprio ufficio pagatore (Banca o Poste
Italiane) o alla sede INPS che gestisce la pensione, le modalità di
pagamento elettronico prescelte.

Si ricorda inoltre che per
venire incontro alle difficoltà dei pensionati impossibilitati, per
comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari
restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso gli
uffici postali o bancari, è stato previsto che i soggetti che risultino
essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente,
abbiano la possibilità di chiedere l’apertura di un conto corrente base o
di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, su cui
ricevere il pagamento.

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