“In difesa della Costituzione e della famiglia naturale”: No del Consiglio all’odg del centrodestra

Favorevoli all'odg Lista per Ravenna, Nuovo centro destra, Forza Italia, Lega Nord, Pri - Contrari: Pd, Fds, Sel, Movimento 5 Stelle - Astenuto il consigliere Daniele Perini (Pd)

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Nella seduta di ieri il Consiglio comunale di Ravenna ha respinto l’ordine del giorno “In difesa della Costituzione repubblicana e della famiglia naturale”, presentato dai consiglieri Sirio Stampa (Lista per Ravenna) e Nereo Foschini (Nuovo centro destra). L’ordine del giorno ha ricevuto 8 voti favorevoli, 19 contrari, un’astensione. Hanno votato a favore Lista per Ravenna, Nuovo centro destra, Forza Italia, Lega Nord, Pri. Contrari: Pd, Fds, Sel, Movimento 5 Stelle. Astenuto il consigliere Daniele Perini (Pd). 

 

Il documento è stato illustrato dal consigliere Sirio Stampa (Lista per Ravenna). Sono intervenuti motivando il voto favorevole i consiglieri Roberto Ravaioli (Pri), Paolo Guerra (Lega Nord), Nereo Foschini (Nuovo centro destra), Nicola Grandi (Lista per Ravenna). Sono intervenuti motivando il voto contrario i consiglieri Gianandrea Baroncini (Pd), Roberto Rubboli (Fds), Pietro Vandini (Movimento 5 Stelle).

 

Il testo dell’ordine del giorno respinto

“I sottoscritti Sirio Stampa, Consigliere Comunale di “Lista per Ravenna” e Nereo Foschini, Consigliere Comunale del “Nuovo Centro Destra”, chiedono alla S.V. di voler sottoporre al Consiglio Comunale, il seguente Ordine del Giorno, intitolato “In difesa della Costituzione repubblicana e della famiglia naturale”, per essere discusso ed eventualmente approvato

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO

• Che l’articolo 29 della Costituzione della Repubblica Italiana recita che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”;

• Che tale norma, quindi, afferma la preesistenza dell’istituzione matrimoniale rispetto allo Stato stesso che, proprio per questo, si limita a riconoscerla e non già ad introdurla ex novo nell’ordinamento giuridico;

• Che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 138 del 15 aprile 2010, ebbe a chiarire che, l’espressione “società naturale”, sta a sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma costituzionale ha diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo deve riconoscere;

• Che l’attributo di “società naturale” in capo alla famiglia, ne connota chiaramente la derivazione dal diritto naturale, preesistente al diritto positivo degli stati;

• Che la medesima sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 della Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito che “… è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata. Infatti, come risulta dai … lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che … stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale. Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa. Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto …”;

• Che il riconoscimento dell’istituzione matrimoniale tra un uomo ed una donna da parte dello Stato è funzionale all’esistenza stessa di quest’ultimo, essendo, la famiglia naturale, cellula vitale dello Stato;

• Che allo stesso modo in cui è cellula vitale dello Stato, la famiglia contemplata dall’articolo 29 della carta costituzionale lo è, ancor, prima, del Comune nel cui ambito si trova a risiedere;

• Che, da tempo, è in atto un processo volto a promuovere il riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso, cercando di parificare tali unioni alla famiglia naturale fondata sul matrimonio tra una donna ed un uomo;

• Che, in base a quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale, un tale riconoscimento rappresenterebbe una vera e propria lesione del dettato e dei principi che ispirano la stessa Costituzione repubblicana;

• Che detto riconoscimento comporterebbe inoltre un pesante detrimento per l’istituzione familiare con le conseguenti ricadute anche a livello comunale e statale.

RICONOSCE

• Solo nel matrimonio liberamente contratto tra un uomo e una donna il fondamento della famiglia quale società naturale contemplata dall’art. 29 della Costituzione;

• nella famiglia contemplata dall’articolo 29 della Costituzione un elemento fondamentale, insostituibile ed irrinunciabile del tessuto sociale.

AFFERMA

− che “la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società” e come tale “ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”, secondo quanto sancito dall’art. 16, terzo comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, anche attraverso adeguate politiche fiscali e idonei sussidi economici;

− che la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, rappresenta l’istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita, e l’unico adeguato ambito sociale in cui possono essere accolti i minori in difficoltà, anche attraverso gli istituti dell’affidamento e dell’adozione;

− che la famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, rappresenta un dato pregiuridico e prepolitico, in quanto viene ontologicamente e cronologicamente prima dello stato e di qualsiasi altra comunità, e possiede diritti propri, che sono inalienabili, diritti che lo Stato non attribuisce ma dei quali si limita a prendere atto, riconoscendoli e tutelandoli;

− che la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di affetti e di solidarietà in grado di insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società, nonché il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale;

− che la famiglia ha diritto a non essere limitata e danneggiata nel suo compito educativo da un’azione suggestiva ed erosiva dei mezzi di comunicazione, ed ha il diritto ad essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media;

− che i genitori hanno il diritto di educare i propri figli in conformità alle loro convinzioni morali e religiose, e che ad essi deve essere garantita non solo la possibilità di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per tale educazione, ma anche quella di far frequentare ai propri figli scuole che siano in armonia con le loro convinzioni morali e religiose, con particolare riguardo all’educazione sessuale.

ESPRIME IL PROPRIO DISSENSO VERSO QUALSIASI TENTATIVO VOLTO

1) ad attentare alla Costituzione della Repubblica Italiana mediante introduzione nell’ordinamento giuridico di disposizioni normative tali da alterare la struttura della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna;

2) a comprimere i diritti dei genitori all’educazione dei propri figli;

3) ad ignorare l’interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all’interno di una famiglia naturale;

4) a violare i diritti alla libertà di opinione e di credo religioso, garantiti e tutelati dagli articoli 21 e 19 della Costituzione, di tutti coloro che, educatamente e nel rispetto della legge, pubblicamente dovessero opporsi ai tentativi di snaturamento dell’istituto familiare, quali ad esempio l’introduzione, in violazione dell’articolo 29 della carta Costituzionale, del matrimonio tra persone dello stesso sesso o la possibilità di adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso”.

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