Le Rubriche di RavennaNotizie - I tributi spiegati ai lettori

I TRIBUTI SPIEGATI AI LETTORI / Il principio del contraddittorio dà al contribuente il diritto di poter esporre le proprie ragioni. Ecco quando vale anche per il Comune

Questa settimana parliamo della recente Riforma fiscale che ha introdotto significative modifiche a tutela del Contribuente. Il principio del contraddittorio, infatti, introduce, in via generalizzata, il diritto del contribuente di avere la possibilità di esporre le proprie ragioni alla luce e a fronte della scoperta di tutti i dati raccolti dall’Amministrazione finanziaria, con la legittima aspettativa che le motivazioni esposte saranno adeguatamente valutate dall’Ufficio che procede nei confronti dello stesso cittadino, in presenza di emanazione di un atto impositivo. Ma quali effetti avrà questa riforma sui tributi comunali e sul rapporto fra cittadini e amministrazioni comunali? Ecco le cose fondamentali da sapere.

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA FISCALE SUI TRIBUTI LOCALI

Con la recente Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), il Legislatore (quindi il Parlamento) ha introdotto significative modifiche a tutela del Contribuente. Tra le molteplici novità apportate, l’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000) stabilisce che tutti gli atti devono essere preceduti obbligatoriamente da un contraddittorio con il contribuente che sia informato ed effettivo. Dette modifiche colpiscono anche i tributi locali (IMU, TARI, TASI, eccetera).

Pertanto, a decorrere dal 18 gennaio 2024, tutti gli atti impositivi impugnabili devono essere obbligatoriamente preceduti dal contraddittorio con il contribuente, ad esclusione degli atti automatizzati, di mera liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Questa modifica normativa pone numerosi dubbi e criticità in relazione all’applicabilità della stessa per gli Enti locali.

Premesso che, mentre per l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) il contenuto delle nuove disposizioni viene recepito come obbligo, per le Regioni e gli Enti locali tali disposizioni valgono come principi nell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle relative autonomie, ma non sono immediatamente cogenti, salvo l’obbligo di adeguare i propri statuti e regolamenti alla loro ricezione.

fisco

Tuttavia, il novellato comma 1 dell’articolo 1 dello Statuto rammenta che le disposizioni della Legge n. 212/2000 si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario, inclusi quindi anche gli Enti locali quali soggetti impositori. Sulla stessa linea, anche il successivo comma 3-ter del predetto articolo evidenzia che Regioni ed Enti locali, nel disciplinare i propri procedimenti amministrativi, non possono stabilire garanzie peggiorative per il contribuente rispetto a quelle assicurate ai sensi e per effetti della normativa nazionale.

Pertanto, è chiaro come l’attività di accertamento dovrà, quindi, anche in questo caso, essere preceduta dal contraddittorio con il contribuente.

Si può, invece, concludere per l’inapplicabilità della norma, in relazione a tutti gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, inclusi – ad esempio – altresì gli Avvisi di accertamento in materia di TARI per omesso, insufficiente o tardivo versamento e quelli in materia di IMU per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta.

Gli atti soggetti al contraddittorio preventivo ai sensi del nuovo comma 2 dell’articolo 6-bis sono solo tutti gli Avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione.

Palazzo Merlato Ravenna

Il Comune di Forlì (foto archivio Blaco)

Del resto, la scelta del Legislatore di limitare l’applicazione della norma ai soli predetti atti impositivi trova la sua interpretazione nel tentativo di non incorrere in un’applicazione generalizzata del contraddittorio, che potrebbe rivelarsi un inutile appesantimento del procedimento accertativo, seguito poi dal rischio di paralisi dell’attività di accertamento.

Sul tema, da ultimo, è intervenuto l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) e nella nota di approfondimento del 21 febbraio 2024 l’IFEL ha fornito un prototipo di Regolamento per le Amministrazioni comunali. In particolare, ha fornito importanti indicazioni operative agli enti per assisterli nel processo di adeguamento dei principi generali dello Statuto e dell’obbligo di contraddittorio, chiarendo che la disciplina del nuovo principio può essere inserita, o all’interno di un unico regolamento che contenga l’attuazione di tutti i principi generali previsti dal rinnovato Statuto, ovvero andando a modificare il regolamento generale delle entrate.

Il principio imprescindibile e fondante, espresso dalla stessa Nota, prevede che l’amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio. Detta regola si esplica attraverso il principio del contradditorio obbligatorio che ciascun Ente locale deve rispettare.

La nota IFEL, ai fini dell’adeguamento della normativa a livello locale, riporta le disposizioni che prevedono quali sono gli atti che devono necessariamente essere anticipati dal contradditorio. È prevista l’esclusione dal contradditorio per tutti gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. A titolo esemplificativo, non è previsto il contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali (anche conseguenti ad avvisi bonari) allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell’amministrazione comunale (dati catastali).

Analogamente, nessun contraddittorio è previsto per il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione.

Studio Clarizia

A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it

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