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I TRIBUTI SPIEGATI AI LETTORI / In cosa consiste l’agevolazione “prima casa” in favore di italiani trasferiti all’estero per ragioni di lavoro

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Questa settimana nella rubrica si parla dell’agevolazione in tema di Imposta di registro con riguardo agli italiani che si trasferiscono all’estero per motivi di lavoro. Ecco le cose fondamentali da sapere.

Agevolazione “prima casa” in favore di italiani trasferiti all’estero per ragioni di lavoro

Ai fini dell’applicabilità dell’Imposta di registro in misura agevolata per l’acquisto della “prima casa”, devono sussistere le seguenti condizioni:

a) il fabbricato, oggetto di compravendita, appartiene alle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale) e A/7 (abitazioni in villini), rimanendo, quindi, escluse le restanti categorie catastali quali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

b) il fabbricato deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività o abbia risieduto o svolto la propria attività per almeno 5 anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento;

c) la persona non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

d) non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.

Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

L’art. 2 del D.L. n. 69/2023, intervenendo sulla nota II-bis di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), ha modificato i criteri necessari per poter usufruire dell’Imposta di registro agevolata cosiddetta “prima casa” in misura pari al 2%.

Ciò, in relazione a due tipologie di atti: quelli traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili ad uso abitativo non di lusso e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e di diritti immobiliari relativi agli stessi, previsti per tutti quegli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

La nuova normativa, così redatta, è volta a superare la discriminazione fondata esclusivamente sul presupposto soggettivo della nazionalità che escludeva, quindi, dalla suddetta agevolazione, tutti quei cittadini non italiani e non intenzionati a stabilirsi in Italia.

Il beneficio fiscale, a seguito dell’intervento normativo, viene pertanto disancorato dal mero criterio soggettivo della cittadinanza ed ampliato nella sua esplicazione, consentendo così l’accesso al beneficio in esame alle persone fisiche che, contestualmente:

  • trasferite all’estero per ragioni di lavoro, dovendosi ritenere il rapporto di lavoro già sussistente al momento dell’acquisto dell’immobile (si ricorda a tal riguardo che la mancata esistenza dello stesso al momento dell’acquisto dell’immobile costituisce causa di decadenza dal beneficio fiscale);

  • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto l’attività lavorativa (incluse quelle svolte senza remunerazione), per il medesimo periodo, anteriormente all’acquisto dell’immobile (si ricorda a tal riguardo che al fine dell’accertamento del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia dell’attività, il quinquennio non deve essere necessariamente continuativo);

  • abbiano acquistato l’immobile nel Comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano l’attività lavorativa prima del trasferimento.

Non è richiesto al Contribuente lavoratore estero il trasferimento della propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato. Detto ultimo requisito non è richiesto, sia in caso di applicazione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato.

In tale ultima ipotesi, pertanto, sebbene viga il rispetto degli altri requisiti previsti ex lege, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale, stante l’impossibilità di soddisfare tale presupposto.

Nei casi in cui l’immobile sia acquisito dal contribuente per successione o donazione, la normativa del 2023, in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, prevede l’applicazione della tassazione in misura fissa. Nello specifico, ciò avviene per le successioni aperte a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata norma, fatta salva la sussistenza, all’apertura delle stesse, di tutti requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale.

Studio Clarizia

A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it

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