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Multe sugli stradelli retrodunali. Dopo 5 anni ho vinto il ricorso al Giudice di Pace! Comune di Ravenna che delusione!

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Questa è la mia storia. Ferragosto 2013, vacanza a Marina Romea, lascio la macchina parcheggiata a lato pineta di uno stradello retrodunale nei pressi dell’allora bagno “Papirriki” (oggi bagno “Polka”). Faccio una nuotata rinfrescante, torno alla macchina e sul parabrezza trovo il fastidioso “foglietto azzurro” meglio conosciuto come preavviso di violazione, mi guardo intorno e, ahimè, mi accorgo che a distanza di qualche metro, coperto dalla vegetazione, c’è un cartello di divieto di fermata. Non mi sento “colpevole” perché la segnaletica non è ben visibile e perché l’auto è parcheggiata in modo da non intralciare il traffico ma non ho voglia di perdere tempo e denaro per far ricorso. Decido, quindi, di pagare subito (entro cinque giorni), convinto di poter usufruire della riduzione del 30% (sulla sanzione minima) prevista dal Codice della Strada (CdS), così da definire la vicenda con il versamento di 28,70 € (sanzione di 41€, prevista dal CdS per la violazione del divieto di fermata, ridotta del 30%).

Lettera Multa Stradello

Cartello di divieto di fermata posizionato nei pressi del bagno Papirriki – foto del 16.08.2013

 

Ma, come si suole dire, “ho fatto i conti senza l’oste” perché, ad avviso dell’organo accertatore, la Polizia Locale di Ravenna, la mia auto, testualmente, “…occupava uno spazio demaniale marittimo…, impedendone l’uso pubblico, nonostante il cartello di divieto – sostava nell’area demaniale di libero transito fuori dagli spazi autorizzati”, in violazione dell’art. 1161 del Codice della Navigazione (Cod. Nav.), trasgressione conciliabile alla “modica cifra” di 206 €!

Per l’occupazione abusiva di demanio marittimo con veicoli, infatti, il Cod. Nav. contempla una sanzione che va da un minimo di 103€ ad un massimo di 619€, inoltre, al relativo procedimento sanzionatorio non si applica la normativa speciale del Codice della Strada ma la disciplina generale (meno favorevole), prevista dalla Legge n. 689 del 1981, che permette al trasgressore di avvalersi della facoltà di definire la procedura pagando il doppio del minimo (103€ x 2=206€).

Premetto che sono laureato in giurisprudenza e sono un appartenente alle forze di polizia, in passato mi è capitato di svolgere controlli relativi alla circolazione stradale, insomma, non sono il “principe del foro” ma un po’ la materia la conosco e questo “uso” del Codice della Navigazione mi lascia davvero perplesso! Decido, allora, di far valere le mie ragioni, non per i 206€ in sé, è una questione di principio. Prendo subito contatti con l’ufficio comunale competente per chiedere l’annullamento (in autotutela) della “multa”, se non altro, al di là delle questioni giuridiche di cui dirò, perché la segnaletica non è ben visibile.

Previ accordi telefonici, mando una mail con le foto del cartello occultato dalla vegetazione all’Ufficio Demanio Marittimo ma non ottengo un bel nulla, percepisco disinteresse nei miei confronti e, decido, pertanto, di aspettare la notifica formale del verbale di contestazione, per fare ricorso immediato al giudice di pace. Per la seconda volta, però, “faccio male i miei calcoli”, la Legge 689/81, infatti, non permette di impugnare direttamente il verbale di contestazione: o si paga la sanzione ridotta (i famosi 206€) oppure è necessario aspettare la successiva ordinanza-ingiunzione del Comune (che verosimilmente conterrà una sanzione maggiorata), solo tale ordinanza è ricorribile. In questa prima fase posso solo richiedere di essere sentito e/o di inviare al Comune scritti difensivi che, se valutati positivamente (almeno in parte), possono permettermi di ottenere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio o l’irrogazione della sanzione minima (103€).

Il verbale di contestazione, contenente la stessa dicitura del preavviso di violazione, mi viene notificato verso la fine dell’ottobre 2013, decido di presentare scritti difensivi così da rendere edotto il Comune di tutte le mie perplessità. In estrema sintesi il mio punto di vista è il seguente:

– siamo proprio sicuri che lo stradello retrodunale faccia parte del demanio marittimo? Io penso di NO! Lo stradello, infatti, è cosa diversa dalla spiaggia (che, invece, è un bene del demanio marittimo per espressa previsione del Codice Civile), è, a tutti gli effetti, una strada (seppur non asfaltata), e rientra, pertanto, nel demanio stradale (v. art. 822, comma 2, c.c.);

– ammesso e non concesso che lo stradello faccia parte del demanio marittimo, è bene evidenziare che il Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 1992), all’ 2, comma 1, definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” e all’art. 1, comma 2, dispone che “La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice”. Pertanto, la circolazione dei veicoli, ovunque avvenga, a prescindere, pertanto, dall’eventuale demanialità marittima dei luoghi, è disciplinata dal Codice della Strada. D’altra parte, a ciò si arriva anche con il buon senso, negli stradelli è posizionata la segnaletica prevista e disciplinata dal CdS (e dal suo regolamento di attuazione): se violo un divieto del CdS (come quello di fermata richiamato espressamente nel verbale di contestazione) non può che essermi applicata una sanzione prevista dal CdS. Penso sia assurdo che alla violazione di un divieto del Codice della Strada possa conseguire l’applicazione di una sanzione prevista dal Codice della Navigazione!! Non a caso non mi risultano situazioni analoghe in altri comuni d’Italia;

– mentre per Marina di Ravenna e per Punta Marina Terme il Sindaco ha emesso specifiche ordinanze disciplinanti transito e sosta sugli stradelli durante la stagione estiva, per Marina Romea non esisteva, e non esiste tuttora, alcuna ordinanza analoga! Se in queste due località le ordinanze autorizzano gli stabilimenti balneari a delimitare e segnalare le aree di sosta, a Marina Romea quali sono gli “spazi autorizzati per la sosta” di cui parla il verbale di contestazione? Autorizzati da chi?

Sul punto, inoltre, è il caso di evidenziare che le ordinanze in questione (emanate ogni anno compreso quello in corso) contengono una norma di chiusura discutibile che, testualmente, recita: “Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si configurano quali occupazioni abusive di spazio demaniale marittimo con veicoli, sanzionabili (…) ai sensi dell’art. 1161, comma 2, del Codice della Navigazione”. A mio modesto avviso, attraverso la disposizione appena citata, tali ordinanze (che sono un atto amministrativo di un ente locale), al fine di giustificare “la forzatura” dell’uso del Cod. Nav. a discapito del CdS, pongono in essere, di fatto, un’interpretazione del Codice della Navigazione (che è una legge ordinaria statale) in pieno contrasto con il principio della gerarchia delle fonti normative (che si insegna anche nelle scuole medie). Una certa condotta può configurare occupazione abusiva se e nei limiti in cui lo “dice” il Cod. Nav., la sopra riportata norma di chiusura, pertanto, è del tutto inutile perché non è giuridicamente in grado di incidere/estendere sull’ambito di applicazione di un corpo normativo di rango primario.

“Metto nero su bianco” le “teorie” appena descritte, evidenziando anche che il cartello era coperto dalla vegetazione circostante, e, intorno alla metà di novembre 2013, trasmetto al Comune gli scritti difensivi fiducioso di una tempestiva definizione della controversia. È giusto specificare che per legge l’autorità amministrativa ha tempo fino a 5 anni (dal giorno di accertamento della violazione) per concludere il procedimento sanzionatorio, tuttavia, spero in una decisione molto più veloce (penso che qualche mese, un anno al massimo, possa essere un tempo ragionevole per definire un “divieto di sosta”).

Gli anni passano ma non ricevo alcuna notizia, mi illudo che il Comune abbia riconosciuto almeno qualcuna delle mie ragioni ed abbia archiviato il procedimento (in caso di archiviazione non è obbligatorio informare l’interessato). Con grande sorpresa, nel maggio del 2018, a 4 anni e 9 mesi dal “fatto di Marina Romea”, mi viene notificata l’ordinanza-ingiunzione del Comune di Ravenna che conferma il verbale di contestazione del 2013.

Mentre con molta curiosità mi accingo a leggere le motivazioni dell’ordinanza, penso tra me e me: “considerato il tempo trascorso, il Comune avrà di certo preso in considerazione tutte le mie difese e le avrà confutate dettagliatamente” ma, delusione, l’ordinanza si limita ad aggiungere che “la segnaletica del divieto di fermata, era presente e posizionata correttamente riportante la dicitura ‘Ordinanza Balneare Reg. Emilia Romagna Sanzione € 206,00”.

Ma io non avevo messo in dubbio che il cartello ci fosse, avevo contestato il fatto che non era visibile! Il richiamo all’ordinanza balneare ed alla sanzione di 206€, poi, è da ritenersi fuorviante ed ingannevole. In primo luogo, infatti, l’ordinanza balneare (la n. 1/2013 nel 2013 così come la n. 1/2019 per la stagione in corso) non contempla alcuna sanzione. In secondo luogo, come ho già spiegato, il Codice della Navigazione, per l’occupazione di spazio demaniale, prevede una sanzione da 103€ a 619€: la scelta di pagare il doppio del minimo (i famosi 206€) rappresenta una libera facoltà del trasgressore che, viceversa, potrebbe scegliere di presentare scritti difensivi o richiedere di essere sentito anche al fine di convincere l’autorità amministrativa ad irrogare la sanzione minima di 103€. Per gli stradelli retrodunali, invece, pare che il Comune di Ravenna abbia già preventivamente e arbitrariamente deciso che il trasgressore “debba avvalersi della sua facoltà” e abbia, pertanto, posizionato sotto i cartelli di divieto di fermata il pannello integrativo contenente il riferimento ai 206€.

Multa Stradelli

 

Quanto alla mia tesi secondo cui lo stradello non farebbe parte del demanio marittimo, l’ordinanza si è limitata a richiamare il Codice Civile ed a considerare che “l’arenile rientra tra i beni demaniali”. Ma lo stradello fa parte dell’arenile? Io continuo a non esserne convinto! A questo punto non mi resta che far ricorso al giudice di pace. Economicamente non mi conviene, tra spese che devo sostenere (contributo unificato, spese di trasferta – sono venuto a Ravenna tre volte da Treviso, ecc.) e tempo che devo dedicarci (redazione e deposito degli atti, partecipazione all’udienza, ecc.) è indubbiamente più semplice pagare la sanzione, ma io sono una persona di principio!

D’altra parte, la “striminzita motivazione” dell’ordinanza-ingiunzione e il fatto che il Comune abbia “aspettato” quasi 5 anni per emanarla sono ulteriori elementi a sostegno dell’idea che mi ero fatto da un po’ ovverosia che il comune ravennate abbia fatto (e faccia tutt’ora) un “uso distorto” del Codice della Navigazione allo scopo principale di fare cassa e che, nei circoscritti casi in cui gli “occupanti abusivi” decidono di difendersi, il far decorrere quasi completamente il termine prescrizionale, rappresenti una precisa strategia finalizzata ad evitare o, mal che vada, a ritardare pronunce giudiziali sfavorevoli che potrebbero creare pericolosi precedenti: “intanto incasso per 5 anni poi si vedrà”! È verosimile ritenere, infatti, che il cittadino, trascorso tutto questo tempo, sia scoraggiato “per sfinimento” dal rivolgersi al giudice e/o che non sia più in possesso degli elementi di prova da utilizzare a sua difesa (ad esempio, la documentazione fotografica).

È bene ribadire che quanto appena affermato COSTITUISCE SOLO IL MIO MODESTO PARERE, un’opinione fondata sui fatti oggettivi che ho descritto e che può, pertanto, essere condivisa o meno. Ad esempio, la Legge 689/81 prevede che l’ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro 5 anni dalla commissione della violazione contestata per cui, quanto alle tempistiche, l’operato del Comune è legittimo. Ciò non toglie che i cittadini hanno il diritto di pretendere che la pubblica amministrazione, in ossequio dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità, agisca in modo efficace ed efficiente e sia in grado, ad esempio, di concludere un procedimento amm.vo entro termini ragionevoli.

A sostegno della MIA IDEA per cui il Comune vuole evitare/ritardare pronunce giurisdizionali, si pone, inoltre, quanto ho appreso in merito alle “sorti” di un altro paio di “multe”, per occupazione di spazio demaniale marittimo, comminate poche settimane dopo la mia e per le quali sono stati parimenti presentati scritti difensivi (in questo caso redatti da un avvocato). Ho saputo, infatti, che per tali violazioni sarebbe intervenuta la prescrizione poiché, trascorsi cinque anni, il Comune di Ravenna non avrebbe ancora emesso l’ordinanza-ingiunzione. Mi viene da pensare che il Comune, magari preoccupato dalla presenza di un avvocato, abbia volutamente fatto decorrere i termini per evitare un probabile ricorso al giudice, della serie: “Incasso multe per divieto di sosta da 200€, nei pochi casi in cui qualche persona sanzionata fa valere le sue ragioni, non rispondo e le faccio prescrivere, l’importante che non si pronunci il giudice”.

È giusto chiarire che il mio pensiero si fonda sui pochi dati di cui sono a conoscenza. Non sono in grado di sapere se le “multe” prescritte sono solo queste due o se ce ne sono altre, così come, più in generale, non posso sapere, nei casi di presentazione di scritti difensivi, qual è la durata media del procedimento sanzionatorio e quale la percentuale di prescrizioni. Della storia delle due “multe” fatte prescrivere (che astrattamente potrebbe costituire danno erariale per mancato introito delle sanzioni pecuniarie), inoltre, posso riferire solo de relato su quello che mi è stato raccontato, gli atti di certo non gli ho visti. Tuttavia, ritengo che la fonte sia attendibile e rispettabile, si tratta dell’avvocato (del Foro di Ravenna) che ha curato gli interessi dei due “occupatori abusivi multati” e con il quale ho avuto telefonicamente uno scambio di punti di vista dopo aver saputo, leggendo un articolo in rete, che anche a lui, prima che a me, era stata contestata un’analoga violazione.

Quanto alla circostanza, fattami notare da più di qualcuno, per cui “l’inasprimento delle sanzioni” avrebbe migliorato la situazione del traffico negli stradelli, dico che non si può pensare che “il fine giustifichi i mezzi”, che non si può trasformare da un giorno all’altro il “divieto di sosta/fermata” in “occupazione abusiva”, lo stesso risultato si può raggiungere, e va raggiunto, nel rispetto della legge, ad esempio, prevedendo forti limitazioni alla circolazione, predisponendo autobus navetta, incrementando le rimozioni forzate, ecc.

Nel giugno 2018, quindi, deposito, presso il Giudice di Pace di Ravenna, il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione ove, in sostanza, ribadisco il punto di vista già espresso negli scritti difensivi ed esplicato sinteticamente in questa lettera, udienza fissata intorno alla metà del settembre successivo.

Il Comune si costituisce a mezzo deposito di memoria di costituzione redatta dall’Avvocatura Comunale, acquisisco copia della memoria e, con intatta curiosità, ne esamino le difese. Va detto che questa volta si sono impegnati un po’ di più per confutare le mie tesi senza, però, riuscire a convincermi. La demanialità dello stradello, ad esempio, è giustificata con la sua appartenenza all’arenile e, quindi, alla spiaggia come dimostrerebbe il fatto che gli stradelli permetto l’accesso alla spiaggia stessa e che il loro fondo è sabbioso (!?).

Ma la vera “chicca” è rappresentata da quanto viene affermato in merito alla circostanza che a Marina Romea non esiste una specifica ordinanza sindacale che, come a Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, autorizzi il transito e la sosta dei veicoli. Ovviamene, non potendo riconoscere che l’ordinanza non serviva perché circolazione e sosta dei veicoli sono già disciplinate dal Codice della Strada, l’avvocatura ha, testualmente, affermato che “mentre nelle due prime località era stata consentita la sosta in aree appositamente concessionate ai titolari degli stabilimenti balneari che lo richiedevano … con riferimento agli stradelli retrodunali di Marina Romea, era esclusa qualsiasi possibilità di parcheggio non essendo stata emanata alcuna ordinanza in tal senso e trattandosi di terreno facente parte del demanio marittimo…”. Secondo questa tesi, in altre parole, negli stradelli di Marina Romea, in assenza di una specifica ordinanza non sarebbe possibile né sostare né transitare (sul demanio marittimo, infatti, il transito è vietato). Ne consegue che, in tutti questi anni, il Comune avrebbe tollerato (e tollera tuttora) situazioni illecite ovverosia le occupazioni abusive dei tantissimi vacanzieri, che, com’è noto, ivi transitano e parcheggiano i propri veicoli, e l’arbitrario comportamento dei gestori degli stabilimenti balneari che organizzano gli spazi adibiti al parcheggio!

Multa Stradelli

Esempio di organizzazione di spazi adibiti al parcheggio sugli stradelli retrodunali di Marina Romea – foto del 13.06.2018

 

Alla fine, la mia caparbietà è stata premiata, all’udienza di settembre 2018 il mio ricorso è stato accolto! E’ stata riconosciuta la mia buona fede fondata su una situazione di fatto e di diritto poco chiara, nella motivazione della sentenza (depositata nel gennaio 2019) si afferma, testualmente, che “…la segnaletica presente in loco è assolutamente inadeguata e soprattutto fuorviante per il cittadino: il cartello di divieto di fermata (segnaletica che non indica che trattasi di zona demaniale) è completamente coperto dalla vegetazione ivi presente e il cartello del Bagno Papirikki che indica la zona dove è possibile sostare non risulta autorizzato dal Comune di Ravenna…”.

È giusto riconoscere, comunque, che il giudice di pace non mi ha dato ragione su tutta la linea, ad esempio, nulla ha detto in merito alla demanialità marittima dello stradello.

Lettera Multa Stradello

Bagno Papirriki – cartello “non autorizzato” indicante l’area di sosta – foto del 16.08.2013

 

Sono riuscito ad ottenere giustizia, c’è voluto tempo, economicamente c’ho rimesso ma ho difeso i miei principi e penso ne sia valsa la pena. Tuttavia, non nascondo il rammarico per il comportamento che il Comune di Ravenna ha tenuto nei miei confronti e che, probabilmente, ha tenuto (e tiene tuttora) nei confronti di tutti coloro, residenti e turisti, si sono trovati (o si trovano) nella mia stessa situazione. Ho avuto l’impressione di non essere preso in considerazione sin dall’inizio. Mi sarei risparmiato parecchia fatica se, quando ho chiesto l’annullamento in autotutela, il Comune avesse avuto l’umiltà di riconoscere che il cartello di divieto non era ben visibile, come ha fatto il giudice esaminando le stesse identiche fotografie che, cinque anni prima, avevo mostrato al competente ufficio comunale.

“Morale della favola”: io sono riuscito a difendermi personalmente perché bene o male “sono del mestiere” ma il cittadino medio di solito paga perché l’alternativa è rivolgersi ad un legale che, di certo, costa più di 206€. Sarei felice, allora, se questa lettera potesse aiutare coloro che si trovano (o si troveranno) in una situazione simile alla mia (a me, a suo tempo, avrebbe fatto comodo). È vero che ogni fattispecie può differire dall’altra per questioni di fatto (ad esempio, nel mio caso la segnaletica non era ben visibile) e di diritto (ad esempio, per Marina Romea non era stata emanata, e manca tuttora, l’ordinanza sindacale relativa alla circolazione) ciò non toglie, però, che gli spunti di riflessione che ho fornito possano essere adattati al fatto concreto e/o che, prima o poi, le tesi della “circolazione dei veicoli regolata da Cds anche nel demanio marittimo” e della “non demanialità marittima dello stradello”, in cui credo fermamente, possano essere accolte da qualche giudice (nel corso dell’udienza ho sentito dire che lo stradello fa parte del demanio marittimo anche perché passa in mezzo alla pineta! peccato che la pineta è un bene del demanio forestale di cui all’art. 826, comma 2, Cod. Civ. che nulla ha a che fare con il Cod. Nav. – è evidente che sul punto le idee sono ancora un po’ confuse!).

Chi la dura la vince!

Enrico Zane – Treviso

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Commenti

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  1. Scritto da Giovanni lo scettico

    Ormai quasi tutti i comuni dilapidano i soldi dei contribuenti, poi mandano i vigili a pareggiare il bilancio con le multe.

  2. Scritto da Ale

    Ieri riferendomi ad un altro articolo scrivevo della poca attrattività di Marina (in questo caso Romea), beh ho tanti amici e conoscenti residenti fuori provincia che dopo aver pagato 206 € non solo non torneranno mai più in queste località ma tutt’ora a distanza di anni dalla multa dissuadono parenti ed amici dal venirci in vacanza.
    Lungimirante il Comune….
    Ale

  3. Scritto da Giuseppe Rossi

    E adesso che fa? Gliela rimette la macchina nello stradello? Penso di no o sicuramente ci penserà su due volte; in tal caso avete vinto entrambi, lei non ha pagato la “multa”, il Comune di Ravenna ha un veicolo in meno d’intralcio all’eventuale transito di mezzi di soccorso!
    Che poi, leggere da un poliziotto l’aver comunque lasciato l’auto in divieto di fermata e di aver scelto il ricorso solo per il diverso ammontare della sanzione… lascia un po’ di perplessità sul senso civico utilizzato nella circostanza.

  4. Scritto da libero

    Sarebbe ora di finirla di pensare che per una multa i turisti non vengo no più!!
    Bene un turista maleducato in meno. Qui nessuno vuole più rispettare le regole e la saccenza è insopportabile sono tutti tuttologi.
    Alla luce di questo si rende ancora più urgente l’avvio del nuovo progetto per la riqualificazione degli stradelli retrudunali, dove mi auguro non possano più transitare e parcheggiare le auto!!!…scommetto che ci saranno pure proteste!!
    Tutti fenomeni ma nessuno che voglia pagare il parcheggio e fare 3 metri a piedi….

  5. Scritto da armando

    @ Ale…ma perche’ gli hanno fatto la multa di 206 euro???avevano parcheggiato dove non si poteva, ed è giusto che paghino.- Con la mia famiglia, da 20 anni, andiamo a Marina di Ravenna e mai, dico MAI ci siamo presi una multa!!!parcheggio scambiatore, una bella camminata salutare (i bimbi piccoli, ora diventati grandi fanno come noi) e quando non abbiamo voglia di guidare prendiamo il bus.- ci sono i prepotenti che vogliono parcheggiare sotto l’ombrellone ??? paghino la multa, in silenzio senza far perdere tempo ai Giudici di Pace, che dovrebbero occuparsi di altro.- Buona fine estate a tutti

  6. Scritto da Ale

    @armando mi sembra che le motivazioni per cui non gliela dovevano fare siano ampiamente descritte nell’articolo, l’ha letto e sopratutto capito?
    Quindi lo scrivere che non si poteva e poi il comune ha deciso di non farlo pagare è un controsenso.
    Inoltre chi ha parlato di Marina di Ravenna, mi sembra proprio che l’articolo non l’ha letto , però la risposta al mio commento l’ha voluta dare comunque.
    E a chi ha scritto che è ora di finirla, conoscete altri comuni che fanno divieti di sosta da 206€, quali? E’ ora di finirla, si, con il turismo nei lidi ravennati, peccato per quegli imprenditori che ci hanno investito tempo e denaro.
    Ale

  7. Scritto da artemio

    A me pare che, se letto con attenzione, il contestare non sia la multa in se’ ma altro, il giudice di pace, che penso stupido non sia, ha accolto il ricorso evidentemente non era della stessa idea degli autori dei post qui sopra

  8. Scritto da Enrico Zane

    @Giuseppe Rossi @libero @armando probabilmente non avete letto bene l’articolo che ho scritto, capisco che è un po’ lungo e un po’ tecnico, ma se lo leggete attentamente potete capire che non si tratta di maleducazione, pigrizia o tirchieria. Le regole vanno rispettate ma il Comune non può fare quello che vuole, non può inventarsi le sanzioni.

    @Giuseppe Rossi Non solo non rimetto la macchina nello stradello ma non vengo proprio più…cosa c’entra il senso civico? Non ho visto un cartello coperto dalla vegetazione (guardi anche lei se lo vede in foto), se lo avessi visto avrei parcheggiato da un’altra parte!

    @libero Maleducato perché? Perché non ho visto un cartello coperto dalla vegetazione? Le ha viste le foto? Lei lo vede il cartello? Le regole vanno rispettate certamente ma le regole non possono essere inventate. Se pensa che io abbia problemi a pagare un parcheggio o a muovermi a piedi si sbaglia.

    @armando quindi se il Comune si inventava di farmi pagare 1000 € era giusto che pagassi 1000 €?? Prepotente perché ho non ho visto un cartello coperto dagli alberi o perché non ho preso l’autobus o perché ho fatto ricorso (che tra l’altro ho vinto)? Mi faccia capire ma i giudici di pace di cosa si dovrebbero occupare? Siamo diventati sudditi o si è ancora liberi di far valere i propri diritti?

  9. Scritto da Agi62

    Comunque, a parte il comportamento scorretto del Comune di Ravenna, solito farlo con tutti i cittadini che non siano amici di partito, e che probabilmente la sua disamina sul motivo di tale ritardo sia giusta, ritengo, a mio modesto parere di ex appartenente alle forze di polizia, che il cartello fosse certamente leggermente nascosto ma si vedeva che c’era e sarebbe stato suo dovere se non solo per la curiosità di capire che tipo di cartello fosse, andare a verificare, come dovrebbe fare ogni persona nelle sue condizioni, cioè un turista in zona poco conosciuta.

  10. Scritto da Adriana

    Enrico Zane… tutta la mia stima