Esposto in Procura per “procurato allarme” contro il decreto legge n. 73/2017 sui vaccini

Non c'è alcuna emergenza sanitaria secondo i cittadini firmatari e i loro legali

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Oggi, venerdì 21 luglio, un gruppo di cittadini della Provincia di Ravenna, assistito dagli avvocati Claudio Fabbri e Sara Balzani del Foro di Ravenna, ha depositato presso la Procura della Repubblica di Ravenna un esposto in ordine all’ingiustificato allarmismo (procurato allarme) che il decreto legge n. 73/2017 recante le “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” ha procurato in assenza di alcuna emergenza sanitaria.

 

“A nostro avviso – esordisce l’avv. Claudio Fabbri – il decreto legge, ora in fase di conversione, è stato approvato in assenza dei presupposti che giustificano la limitazione del diritto individuale alla salute a favore del diritto collettivo alla salute. Difettano anche i presupposti – prosegue Fabbri – che giustificano la privazione del diritto alla libertà di scelta, senza trascurare il diritto all’istruzione, pur a fronte della consapevolezza che la pratica vaccinale può comportare delle complicanze di tipo irreversibile”.

“Dai dati resi noti dal Ministero della Salute, non risulta che ci sia in Italia una emergenza sanitaria – afferma l’avv. Sara Balzani che si è occupata della questione sin dall’inizio – e di conseguenza la decisione di eseguire il vaccino, che può essere un’utile arma di prevenzione a fronte di un reale rischio epidemiologico, non deve essere imposta. L’esposto – precisa l’avv. Balzani – non prende posizione naturalmente sugli aspetti medico-scientifici dei vaccini ma si limita ad analizzare la vicenda sotto il profilo strettamente giuridico”.

 

“L’esposto è stato firmato da genitori, da futuri genitori e da cittadini che pur non avendo figli hanno manifestato grande sensibilità” – affermano i due legali – “nonché grande disappunto verso la ingiustificata compressione dei diritti individuali costituzionalmente garantiti”.

Con l’esposto è stato chiesto al P.M. di turno accertare e valutare la rilevanza penale dei fatti esposti, procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti che verranno individuati quali responsabili. Nei prossimi giorni seguirà il deposito di un altro esposto da parte di un altro gruppo di cittadini.

 

 

IL TESTO DELL’ESPOSTO

In data 7.6.2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 130 il Decreto Legge n. 73/2017 – all’art. 1, comma 1, del decreto legge (“vaccinazioni obbligatorie”) – ove appunto sono elencate le n. 12 vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni – si legge che il fine della norma è quello di 1) assicurare la tutela della salute pubblica; 2) mantenere adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale; 3) garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale; – all’art. 1, comma 3, si legge che le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta; – all’art. 1, comma 4, del decreto legge è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 €. a 7.500,00 € a carico di coloro che non osservano l’obbligo vaccinale ed al comma 5 si prevede che l’ASL, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, faccia una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza; – all’art. 3, comma 3 del decreto legge, si legge che la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie; – è necessario suddividere l’esame di detto decreto legge in 6 punti: 1) non risulta che ci sia in Italia una emergenza sanitaria e di conseguenza la decisione di eseguire il vaccino, che può essere un’utile arma di prevenzione a fronte di un reale rischio epidemiologico, non deve essere imposta: d’altronde la vaccinazione è un trattamento sanitario che non tutela il personale e diretto interesse del minore, ma è una scelta politica legislativa sanitaria che mira a tutelare l’interesse pubblico e cerca di evitare l’insorgere di importanti focolai epidemici. L’art. 32 della Costituzione recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”: la salute, dunque, è vista sia come bene personale, sia come bene collettivo (il diritto di un soggetto a stare in salute comporta anche un dovere del medesimo soggetto a compiere quegli atti che aiuteranno a mantenere in salute anche gli altri individui) meritevole di tutela costituzionale, quindi di rango primario. Tale principio deve coordinarsi (e certamente non collidere) con il diritto alla libertà personale/di scelta, anch’esso meritevole di tutela Costituzionale ex art. 13 della Costituzione, che non può essere indifferente alla raggiunta consapevolezza per cui la pratica vaccinale può comportare dei rischi reali per la salute: la Legge 229/2005, intitolata “disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie” e, prima ancora, la Legge 210/1992 che consente di chiedere un indennizzo da parte dei soggetti danneggiati, sono la dimostrazione che per lo Stato italiano, la U.E., oltre che per la Comunità scientifica, le vaccinazioni possono essere potenzialmente dannose per alcuni dei soggetti a cui sono destinate (e con esse lo sono le innumerevoli sentenze che hanno provveduto in ordine alla loro applicazione: Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 489/2008, Tribunale di Pesaro, 11.11.2013, Tribunale di Pesaro, sentenza n. 260/2013; da ultima la sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 21.6.2017 che ritiene sufficienti gli indizi gravi per stabilire il nesso vaccino-malattia, senza che sia necessaria la prova scientifica). La libertà di scelta trova tutela anche nella Convenzione di Oviedo (recepita in Italia con la Legge 145/2001), la quale all’art. 5 stabilisce espressamente: “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, ritirare liberamente il proprio consenso”. Allora è doveroso chiedersi: può essere sacrificato il diritto dell’individuo a favore dell’interesse della collettività (e quindi compressa l’autodeterminazione dell’individuo) e, con essa, la libertà personale del singolo, imponendo obbligatoriamente le vaccinazioni previste dal Decreto Legge 73/2017, pur in assenza dei fini che lo stesso decreto espressamente disciplina ed in assenza dei presupposti che giustificherebbero l’adozione del decreto legge stesso? E stanti le accertate complicanze che i vaccini possono comportare (riconosciute anche dalla legge dello Stato e dall’U.E.) è costituzionalmente corretto comprimere la libertà di scelta quando, invero, il trattamento medico potrebbe essere personalizzato adattandolo alle caratteristiche personali, nutrizionali, familiari, ambientali e sociali di ogni singola persona? D’altronde la ricerca medica va in questa direzione (e non dimentichiamo che i vaccini sono farmaci veri e propri e, come tali, hanno indicazioni, non indicazioni e controindicazioni) ossia mira alla personalizzazione della terapia e cerca i farmaci più efficaci in base, ad esempio, al genoma dell’individuo. Non dobbiamo inoltre dimenticare che la copertura vaccinale prevista nel decreto legge (come ci dicono la relazione tecnica e quella illustrativa), che dovrebbe, per mera convenzione scientifica, essere pari al 95% della popolazione per evitare la ricomparsa di malattie oggetto dei vaccini, si riferisce alla sola popolazione pediatrica (fascia 0-14): considerando che la popolazione pediatrica costituisce il 16% della popolazione complessiva italiana e il restante 84% sono adulti, è evidente che la copertura vaccinale non potrà raggiungere il 95% della popolazione, posto che vi è una larga fetta di cittadini che non risultano immunizzati. E questo per diversi motivi: o non sono stata vaccinati in quanto nati prima dell’introduzione dei vaccini medesimi (vedi per esempio: morbillo, parotite, rosolia, introdotti nel 1982) e per i quali non hanno poi provveduto in età adulta, o hanno perso l’immunità (come indicato in quasi tutti i bugiardini dei vaccini) o sono no responder, ossia soggetti che non rispondono alle vaccinazioni (come riconosciuto dalla comunità scientifica); 2) in ordine all’esame delle 12 malattie oggetto di vaccini (anche se il numero sembra essere destinato a ridursi a n. 10) è bene provvedere al loro singolo esame al fine di verificare se ci sia o meno l’emergenza sanitaria annunciata: a) poliomielite: non si è verificato alcun caso da moltissimi anni e dal 2002 l’Europa è stata dichiarata polio free: gli unici due stati dove attualmente la poliomielite è endemica sono l’Afghanistan ed il Pakistan; b) difterite: in Italia non si sono più registrati casi di difterite dal 1996; c) tetano: si tratta di una malattia non contagiosa ed in ogni caso i casi di tetano in età pediatrica sono stati dal 1993 al 2004 pari a zero: non si rinvengono dati ufficiali successivi sul sito del Ministero della Salute (quindi si esclude che ci sia un allarmismo recente); d) epatite B: dal 2009 i tassi stimati sono scesi di anno in anno ed al momento sono di 0,1 casi per 100.000 per la fascia di età 0-14 anni, 0,3 per la fascia di età 15-24 e 0,8 per la fascia di età superiore a 25 anni; e) pertosse: i dati disponibili sul sito Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità sono disponibili fino al 2009 e si evince un costante calo dei casi di malattia: non sono stati segnalati aumenti di casi negli ultimi anni; f) Haemophilus influenzae tipo b: i dati europei arrivano fino al 2014 e mostrano un numero di casi molto basso, pari a 101 annui con un’incidenza dell0,2 ogni 100.0000 abitanti. Sul sito di Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità risulta che nel 2015 il maggior numero di casi si verifica in determinate regioni e si tratta “comunque di piccole variazioni, che rappresentano presumibilmente normali fluttuazioni di frequenza di sierotipi Hi non prevenibili da vaccinazioni … è evidente la netta predominanza dei ceppi non capsulati che rappresentano l’88% del totale dei ceppi tipizzati. I casi dovuti al sierotipo b, gli unici prevenibili mediante vaccinazioni, si mantengono rari (nessun caso nel 2011, 6 nel 2012, 5 nel 2013, 7 nel 2014, 4 nel 2015 e 5 nel 2016)”; g)/h) meningite: i dati pubblicati sul sito internet Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità indicano che dal 2015 al 2016 vi è stato un leggero calo dei casi (196 il primo anno e 191 il secondo anno): in tale sito si legge: “dal punto di vista scientifico ed epidemiologico, la diffusione di malattie invasive (meningiti e/o sepsi) è sovrapponibile a quella dell’anno precedente. Il patogeno più pericoloso continua ad essere responsabile, in Italia, di circa 200 casi all’anno, mentre le forme invasive prevenibili con le vaccinazioni dello pneumococco sono in diminuzione”; i)/l morbillo – rosolia: se è vero che nel 2017 si è avuto un incremento del 230% rispetto al 2016, è altresì vero che il morbillo ha un andamento ciclico e che si è sempre presentato ad ondate epidemiche ogni 3-5 anni: quindi i dati del 2017 sono in linea con quelli che sono verificati qualche anno prima quando, al contrario, non era stato lanciato alcun allarme e le coperture vaccinali erano più alte rispetto ad oggi. In particolare, nel 2010 sono stati segnalati 3011 casi di morbillo, nel 2011 4671 casi e nel 2013 2258 casi: in tali anni le coperture vaccinali erano attorno al 90%, quindi molto alte. Oggi le segnalazioni di morbillo provengono da quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Lazio e Toscana) dove i tassi di copertura vaccinale sono tra i più alti: in Piemonte è pari all’88,72%, in Lombardia pari al 90,32%, in Toscana pari all’88,72% e nel Lazio pari all’84,47%. Bolzano ha una copertura del 68,84% ,a non ci sono segnalazioni di casi di malattia da diversi anni; l) rosolia: i dati disponibili sul sito Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità sono disponibili fino al 2006 e si evince un costante calo dei casi di malattia: a partire dal 2002 il trend vede una diminuzione del numero dei casi di rosolia fino al minimo rappresentato da 257 casi nel 2006; m) parotite: i dati disponibili sul sito Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità sono disponibili fino al 2009 e si evince un costante calo dei casi di malattia: non sono stati segnalati aumenti di casi negli ultimi anni; n) varicella: i dati disponibili sul sito Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità sono disponibili fino al 2009 ed ogni anno vengono aggiornati in base ai casi notificati; 3) l’esenzione della vaccinazioni per quei soggetti che hanno condizioni cliniche specifiche e documentate tali per cui il vaccino potrebbe essere pericoloso mira senz’altro a tutelare la loro libertà di autodeterminazione, ma dal punto di vista pratico come si arriva a questa “esenzione”? Il decreto sul punto è generico e nella circolare recante le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto si legge che “in linea generale, la somministrazione di qualsiasi vaccino è controindicata (controindicazione permanente) solo per i soggetti che abbiano avuto una pregressa reazione allergica grave (anafilassi) ovvero il rischio di vita a uno dei componenti del vaccino o a una precedente dose”: in pratica e paradossalmente, dunque, solo dopo che il soggetto ha eseguito un primo vaccino può ottenere l’esenzione dal sottoporsi a quelli successivi? Per tutelare la libertà di scelta nell’interesse del minore, il pediatra dovrebbe raccogliere una dettagliata anamnesi dei genitori, dei parenti prossimi e del bambino stesso prima della vaccinazione, considerando tutti i fattori che influenzano la salute di quest’ultimo nella sua globalità perché su di lui si ripercuotono anche le condizioni socio-ambientali del territorio in cui vive e quelle lavorative, economico, nutrizionali, tossicologiche e psico-comportamentali della sua famiglia; – 4) in relazione alla irrogazione a carico dei genitori di una sanzione amministrativa pecuniaria (il cui quantum è in fase di verifica ed in fase di conversione del d.l. il Parlamento sta valutando la sua riduzione ad €. 3.500,00), i Giudici di Pace, competenti per valore, si sono già a suo tempo pronunciati accogliendo i ricorsi depositati in ragione del fatto che i genitori avevano espresso il proprio dissenso informato e dall’altro canto, l’Ausl “non aveva provveduto ad informare doverosamente i genitori su una prassi, ritenuta anche pericolosa, come le vaccinazioni” (Giudice di Pace di Cesena 29.11.2011); – 5) è necessario spendere due parole in merito alla condotta dell’ASL che, a tenore della prima stesura, ha il dovere di segnalare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (anche se tale obbligo pare, ad oggi, destinato ad essere cassato in sede di conversione del d.l.). Due gli aspetti da esaminare: 1) presupposto per l’inadempimento è l’esistenza di una obbligazione in forza della quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad eseguire una determinata prestazione in favore di un soggetto, detto creditore. L’obbligo di vaccinazione rientra in questo schema sinallagmatico? 2) migliaia di procedimenti promossi davanti al Tribunale dei Minorenni si sono conclusi con: “non luogo a provvedere in ordine al ricorso del PM”, il quale, avendo accertato la mancata sottoposizione del minore alle vaccinazioni obbligatorie ha attivato il procedimento ex art. 330 c.c. (“decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”): il Tribunale ha invero più volte ribadito che “la mancata sottoposizione del minore all’obbligo vaccinale non risulta affatto espressione di trascuratezza e/o incuria, bensì espressione di una scelta consapevole effettuata dai genitori sulla base di documentazione e ricerche scientifiche che contestano la validità delle vaccinazioni e ne sostengono la nocività per l’organismo umano” (Trib. per i Minorenni dell’Emilia Romagna in Bologna 23.1.2014, 15.1.2013, 22.6.2011, Tribunale per i Minorenni delle Marche, Ancona, 20.6.2000; Trib. dei Minori di Taranto, 5.4.2012); – 6) il diritto all’istruzione per i bambini che vogliono frequentare il nido e la scuola materna viene subordinato all’esigenza di prevenzione di infezioni: in sostanza si sacrifica il diritto all’istruzione sancito dall’art. 34 della Costituzione per l’interesse della collettività, senza tuttavia che ci sia una attuale esigenza di tutela della collettività poiché manca una emergenza sanitaria (sic!); – quanto sopra premesso, i sottoscritti PRESENTANO ESPOSTO in ordine all’ingiustificato allarmismo (procurato allarme) che il decreto legge ha procurato in assenza di alcuna emergenza sanitaria e, quindi, in assenza dei presupposti che giustificano la limitazione del diritto individuale alla salute a favore del diritto collettivo alla salute, che giustificano la privazione del diritto alla libertà di scelta pur a fronte della consapevolezza che la pratica vaccinale può comportare delle complicanze di tipo irreversibile ed in assenza dei presupposti che giustificano, infine, la compressione del diritto all’istruzione; chiedono, pertanto, che il P.M. accerti e valuti se nei fatti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti, procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti che verranno individuati quali responsabili. 

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